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Adozione. I prozii non sono parenti entro il 4° e difettano di legittimazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 ottobre 2021 n. 27549

Mercoledì, 13 Ottobre 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Adozione
Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 ottobre 2021 n. 27549 - Pres. Valitutti, Cons. Rel. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Fermo l'obbligo di procedere all'indagine sull'esistenza di parenti entro il quarto grado, la partecipazione al procedimento di adottabilità è limitata a quelli che, sulla base di un accertamento di fatto non censurabile in sede di giudizio di legittimità, siano ritenuti effettivamente interessati a seguire il percorso di vita del minore, ad incontrarlo e a conservare una relazione significativa.
I prozii non sono parenti entro il quarto grado e conseguentemente difettano di legittimazione. La loro partecipazione agli incontri con la minore, in funzione della realizzazione del best interest della stessa non determina la legittimazione ad essere avvisati, convocati ed a partecipare in questa fase del giudizio, nel quale, dovendosi accertare se il minore versa in una condizione di così eccezionalità gravità come l'abbandono ed è, conseguentemente, destinato a recidere qualsiasi legame con il nucleo familiare d'origine, è necessario e del tutto ragionevole disegnare un perimetro preciso, dei parenti che possono essere valutati ai fini dell'affidamento, stabilendo una soglia giuridica non oltrepassabile. Diversa è la funzione e la partecipazione delle figure affettive di riferimento in altre sequenze giuridicamente rilevanti della vita del minore perché attraversate da provvedimenti sulla responsabilità genitoriale

Adozione – Parenti – Legittimazione ad intervenire -  Rif. Leg. art. 333 cod. civ.; artt. 1, 8, 10, 11, 12 Legge 184/1983

autore: Cianciolo Valeria