Sussiste violazione degli obblighi di assistenza familiare anche laddove al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria solo l'altro genitore - Tribunale di Chieti, sent. 15 settembre 2021
Si ringrazia l'Avv. Antonella Capretti Presidente della sezione ONDIF di Chieti e l’Avv. Marta Vacca per la segnalazione del provvedimento
Martedì, 12 Ottobre 2021
Giurisprudenza
| Merito
| Diritto penale minorile
| Mantenimento dei figli
| Minori
Tribunale di Chieti
La condotta del genitore che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, nel quale resta assorbita la violazione meno grave prevista dall’art. 570-bis c.p. Inoltre, il fatto che al sostentamento del minore abbiano provveduto altri soggetti, ivi compreso l’altro genitore, non vale ad escludere la configurabilità del reato, poiché, come noto, la sostituzione del soggetto obbligato non elimina lo stato di bisogno del soggetto passivo ma ne costituisce prova.
Diritto penale della famiglia – Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Mantenimento dei figli Minori; Rif. Leg. Art. 570, comma 2, n. 2, c.p.
Diritto penale della famiglia – Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Mantenimento dei figli Minori; Rif. Leg. Art. 570, comma 2, n. 2, c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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