Risarcimento danni da perdita della convivente e della neonata - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 6 ottobre 2021, n. 27130
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi risarcimento del danno non patrimoniale - Applicazione delle "tabelle" predisposte dal tribunale di Milano - Necessità - Possibilità per il giudice di discostarsene - Condizioni - Fattispecie; Rif. Leg. Artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.
autore: Ferrandi Francesca
Giovedì, 18 Aprile 2024
È configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale da identificare con qualsiasi ... |
Mercoledì, 17 Aprile 2024
Estradizione della madre impossibile se non sono date garanzie di tutela da ... |
Martedì, 16 Aprile 2024
L’attività di lavoro prestata dal convivente non può darsi per forza gratuita. ... |
Sabato, 13 Aprile 2024
È indispensabile l’assenso di entrambi i genitori per apporre il cognome materno? ... |