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Risarcimento danni da perdita della convivente e della neonata - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 6 ottobre 2021, n. 27130

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 6 ottobre 2021, n. 27130; Pres. Vivaldi, Rel. Cons. Scarano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire.


Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi risarcimento del danno non patrimoniale - Applicazione delle "tabelle" predisposte dal tribunale di Milano - Necessità - Possibilità per il giudice di discostarsene - Condizioni - Fattispecie; Rif. Leg. Artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.

autore: Ferrandi Francesca