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Riconosciuto il danno morale alla vittima di atti di bullismo da parte di un amico - Tribunale di Forlà¬, sent. 23 settembre 2021

Lunedì, 4 Ottobre 2021
Giurisprudenza | Diritti della persona | Merito Sezione Ondif di Forlì - Cesena
Tribunale di Forlì, sent. 23 settembre 2021 - Giudice Vecchietti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali.
Il danno morale costituisce autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico.
 Nel caso di specie, la gravità dei fatti accaduti, come accertati in giudizio, peraltro perpetrati ai danni dell'attore anche da parte di persone che conosceva, costituisce già di per sé elemento presuntivo in grado di fare ritenere che l'attore possa avere subito gravi sofferenze, in ragione delle violenze, delle intimidazioni, minacce, offese ricevute in quella occasione. Inoltre, l'attore ha fornito elementi di prova in grado di rappresentare chiaramente la sussistenza di tale sofferenza.


Atti di bullismo – Risarcimento del danno non patrimoniale – Danno morale - Rif. Leg. art. 2043, 2055 e 2059 cod. civ.

 

autore: Cianciolo Valeria