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Riduzione dell'assegno divorzile per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ex coniuge - Cass. Civ., Ord., Sez. VI-1, 29 settembre 2021, n. 26389

Giovedì, 30 Settembre 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Ord., Sez. VI-1, 29 settembre 2021, n. 26389 – Pres. Bisogni, Rel. Cons. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.


Divorzio – Assegno divorzile; Rif. Leg. Art. 5, comma 6, legge div.

autore: Ferrandi Francesca