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L'espulsione dello straniero non impone alcuna valutazione della sua pericolosità  e dei suoi legami familiari - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 22 settembre 2021, n. 25754

Martedì, 28 Settembre 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Cittadinanza | Stranieri
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 22 settembre 2021, n. 25754; Pres. De Chiara, Rel. Cons. Fidanzia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di espulsione del cittadino straniero, ove il provvedimento di espulsione del prefetto sia adottato a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5ter, successivamente alla violazione da parte del cittadino straniero di un precedente ordine di allontanamento del questore a norma dell'art. 13, comma 5 bis, in virtù del richiamo da parte dell'art. 13, comma 5 ter, alle sole previsioni dell'art. 13, commi 4 e 5, legge cit., l'adozione del provvedimento espulsivo non impone alcuna valutazione nè della pericolosità dello straniero, nè dei legami familiari (criteri previsti rispettivamente dall'art. 13, comma 2, lett. c), e comma 2 bis).


Stranieri – Immigrazione; Rif. Leg. D.Lgs. n. 286 del 1998; D.Lgs. n. 150 del 2011 e art. 8 CEDU

autore: Ferrandi Francesca