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Covid. Le obiezioni della madre alla vaccinazione sono contrarie all'interesse del minore - Tribunale Milano, decr. 2 settembre 2021

Lunedì, 27 Settembre 2021
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | covid-19 | Merito Sezione Ondif di Milano
Tribunale Milano, decr. 2 settembre 2021 - Pres. rel. est. Cattaneo Tribunale Milano, decr. 2 settembre 2021 - Pres. rel. est. Cattaneo

I valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva tutelate dall'art. 32 Cost., anche l'interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell'esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore.
A fronte delle obiezioni della madre alle vaccinazioni facoltative ed ai tamponi, frutto di opinioni personali, ispirate da soggetti non riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, deve autorizzarsi il padre a provvedere in autonomia, senza il consenso della madre, a far somministrare alla figlia le vaccinazioni raccomandate di cui all'art. 1-quater della legge del 2017 e di quelle previste nei Lea, secondo le indicazioni del medico-pediatra di riferimento nonchè a farle effettuare, tutte le volte che sia necessario, il tampone "anti-Covid".
 

COVID - Vaccino – Responsabilità genitoriale – Interesse del minore – Ascolto del minore - Rif. Leg. artt. 709-ter c.p.c. e 710 c.p.c.; artt. 30, 31 e 32 Cost.

 

editor: Cianciolo Valeria