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Il delitto di atti persecutori può concorrere con quello di danneggiamento - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 16 settembre 2021, n. 34471

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 16 settembre 2021, n. 34471; Pres. Catena, Rel. Guardiano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il delitto di atti persecutori è configurabile anche quando la modalità esclusiva di realizzazione della condotta sia consistita in un'attività di danneggiamento, a seguito della quale la persona offesa riporti uno stato d'ansia o muti le proprie abitudini di vita, in quanto condotta idonea a configurare sia la molestia, per i ripetuti danni in sé, sia la minaccia, in relazione alla possibilità di analoghi atti dannosi, desumibile dalle precedenti condotte. Il delitto di atti persecutori, inoltre, può concorrere con quello di danneggiamento anche quando la condotta dannosa costituisce la modalità esclusiva di consumazione degli atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano differenti beni giuridici.


Diritto penale della famiglia – Stalking – Danneggiamento; Rif. Leg. Art. 612-bis c.p.

autore: Ferrandi Francesca