La cessione degli immobili ha raggiunto lo scopo redistributivo. Tribunale di Bari, 15 settembre 2021
Giudizio di divorzio e domanda di mantenimento.
A seguito dei nuovi criteri interpretativi introdotti da Cass. SS.UU. 18287/2018 è necessaria una ponderazione unitaria di tutti i criteri indicati nell’art. 5 co 6° della legge n. 898/70, ritenuti “equiordinati”, attraverso il riesame del complessivo quadro fattuale desumibile dalla documentazione in atti, riaffermando il principio di solidarietà postconiugale agganciato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e 29 Cost.
L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa - sicché, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due.
Laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio” (cfr. Cass. 21926/2019).
L'attribuzione da parte del marito alla moglie della quota parte degli immobili, pari alla metà può ben essere valutato a titolo di compensazione del contributo fornito dalla convenuta nell’ambito familiare.
D'interesse anche il richiamo alle linee guida elaborate dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile - Commission on European Family Law, dalle quali si ricava che regola generale è che “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni” (p. 2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi emerge dalla previsione sia che “L’autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali” (p. 2.8), sia dei casi di estinzione presunta dell’obbligo di mantenimento “se l’ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura”.
Rif. Leg.: art. 5 L. 898/1970
editor: Fossati Cesare
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