Il rappresentante del minore è parte necessaria dei giudizi di adozione. Cass. sez. I, ord. 15 settembre 2021 n. 24884
Procedimento per la dichiarazione di adottabilità.
La L. 28 marzo 2001, n. 149, che ha novellato la L. 4 maggio 1983, n. 184, non prevede la nomina necessaria di un curatore speciale al minore, il quale è rappresentato in giudizio dai genitori o dal tutore, perché il procedimento è unico e da subito contenzioso, essendo stata soppressa la fase dell'opposizione.
Tuttavia il rappresentante legale del minore, tutore provvisorio o curatore speciale è parte necessaria del giudizio, anche ove non si sia costituito, di tal ché occorre, a pena di nullità, integrare il contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ove non abbia proposto il gravame.
Rif. Leg.: L. 184/1983 - L. 149/2001
editor: Fossati Cesare
|
Sabato, 8 Novembre 2025
Nessuna adozione se gli interventi di sostegno rimuovono le situazioni di difficoltà ... |
|
Domenica, 26 Ottobre 2025
Non viola l’art. 8 CEDU l’annullamento della trascrizione della madre intenzionale nell’atto ... |
|
Lunedì, 29 Settembre 2025
La sussistenza di un profondo legame affettivo tra adottante e adottanda, in ... |
|
Giovedì, 18 Settembre 2025
Adozione del minore per l'assenza di figure familiari vicarianti e esiti non ... |



