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Art. 570 cod. pen. La pena va stabilita in modo alternativo stabilendo anche la tipologia - Cass. Pen., Sez. II, sent. 17 novembre 2021 n. 34618

Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in attuazione della delega prevista alla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 85, lett. q), ha introdotto nell'ordinamento penale il principio della riserva di codice per garantire organicità al sistema penale. In questo ambito si inserito l'art. 570 bis c.p., rubricato "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio", che sanziona, con le pene previste dall'art. 570 c.p., la condotta del coniuge che "si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli". La norma riproduce, anche se non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute alla L. 1dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies ed alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dal D.Lgs. n. 21 del 2018, art. 7, lett. b) e d).
Il legislatore delegato non ha indicato in modo diretto la pena prevista per l'art. 570-bis c.p., essendosi limitato al richiamo della sanzione applicabile per l'art. 570 c.p., secondo la tecnica normativa già impiegata nel L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies. Ne sono derivati dubbi interpretativi, perchè l'art. 570 c.p., prevede sanzioni differenziate al primo e comma 2, sicchè non era chiaro quale dei due regimi fosse applicabile all'art. 12-sexies. Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto affermando che "Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 21, il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 c.p., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma 1 di quest'ultima disposizione"

Cass.Pen., Sez. II, sent. 17 novembre 2021 n. 34618 – Pres. Di Paola, Cons. Rel. Sgadari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 570-bis cod. pen. - il quale ha integralmente sostituito il disposto dell'art. 12-sexies, conservandone il trattamento sanzionatorio - il generico rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 cod. pen., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione.

Delitti contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - In genere - Omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento – Rif. Leg. artt. 570 e 570 - bis cod. pen.
 

autore: Cianciolo Valeria