La comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso - Cass. Civ, Sez. Un., sent. 9 settembre 2021, n. 24414
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In base alla Costituzione repubblicana ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso. L’articolo 118 del regio decreto n. 965 del 1924 che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula, con valutazione che sia frutto del rispetto delle convenzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi.
È illegittima la circolare del dirigente scolastico che nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in un’assemblea, di vedere esposto il crocifisso nella loro aula, non ricerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente.
L’illegittimità della circolare determina l’invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per avere egli, contravvenendo all’ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocifisso dalla parete dell’aula all’inizio della sua lezione, per poi ricollocarla al suo posto alla fine delle medesime.
Tale circolare peraltro non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria perché recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocifisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l’esercizio della funzione pubblica di insegnamento nè ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.
Diritti della persona - Scuola – Religione – Libertà religiosa - Tutela dei diritti fondamentali della persona – Principio di laicità - Crocifisso – Esposizione nelle aule scolastiche - Rif. Leg. Art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.
autore: Cianciolo Valeria
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