Non vi è alcun automatismo tra lo svolgimento in Italia di attività lavorativa e la sussistenza di una condizione di vulnerabilità - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 7 settembre 2021, n. 24104
Mercoledì, 8 Settembre 2021
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Lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, da solo, non costituisce una ragione sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; per contro, può essere solo uno dei fattori indizianti che, valutati unitamente a tutte le altre circostanze del caso concreto, può dimostrare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente asilo.
Immigrazione – Stranieri - Condizione di vulnerabilità - Rilascio permesso di soggiorno per motivi umanitari – Attività lavorativa in Italia; Rif. Leg. D.lgs. n. 25/2008; d.lgs. n. 251/2007 e d.lgs. 286/1998
autore: Ferrandi Francesca
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