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Assegno di mantenimento e attitudine al lavoro del coniuge beneficiario: un nuovo principio dalla S.C. - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 6 settembre 2021, n. 24049

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 6 settembre 2021, n. 24049; Pres. Genovese, Rel. Cons. Falabella per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche; dovendo, pertanto, il giudice del merito tenere conto non soltanto dei redditi in denaro ma anche di tutte le utilità o capacità del coniuge suscettibili di valutazione economica, non è possibile limitare l’accertamento giudiziale al dato del mancato svolgimento,  da parte del coniuge stesso, di un’attività lavorativa.


Separazione personale dei coniugi – Assegno di mantenimento – Attitudine al lavoro del coniuge beneficiario; Rif. Leg. Artt. 147, 148, 155, 156, 316-bis, 337-ter c.c.

autore: Ferrandi Francesca