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Per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie il giudice deve verificare anche l'esistenza dei legami familiari - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 2 settembre 2021, n. 23834

Sabato, 4 Settembre 2021
Giurisprudenza | Stranieri | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, ord., 2 settembre 2021, n. 23834 - Pres. Lombardo, Cons. Rel. Giannaccari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice, al fine di dare concreta attuazione al diritto alla vita privata e familiare, protetto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, deve tener conto, quale fattore concorrente ma non esclusivo di un'eventuale situazione di vulnerabilità, anche dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari del richiedente in Italia, effettuando un bilanciamento tra il pericolo di danno alla vita familiare e l'interesse statale al controllo dell'immigrazione.
 

Stranieri - tutela esclusiva del minore - ricongiungimento familiare - permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - protezione umanitaria – Rif. Leg. art. 10 Cost.; artt. 5, 19 e 31 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione); art. 8 CEDU

autore: Cianciolo Valeria