Revoca dell'adottabilità : gli affidatari devono essere convocati anche nel giudizio di appello - Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 3 settembre 2021, n. 23862
Sabato, 4 Settembre 2021
Giurisprudenza
| Processo civile
| Minori
| Affido familiare
| Adozione
| Legittimità
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L’art. 5, comma 1, legge n. 184 del 1983, come novellato dall’art. 2 della legge n. 173 del 2015, prevede che l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria, devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato e hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore. Tale disposizione è norma di carattere processuale che deve trovare applicazione anche nei giudizi di appello.
Adozione – Dichiarazione dello stato di adottabilità – Convocazione degli affidatari – Giudizio di appello; Rif. Leg. Art. 5, comma 1, L. n. 184/1983 e L. n. 173/2015
editor: Ferrandi Francesca
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