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Revoca dell'assegnazione della casa coniugale: l'interesse dei figli è preminente rispetto alle vicende personali del genitore assegnatario - Tribunale di Verona, sentenza 22 luglio 2021

Si ringrazia l'avv. Maria Rachele Borrelli per la segnalazione del provvedimento.

Tribunale di Verona, Sent. 22 luglio 2021; Est. Dott.ssa Stefania Abbate per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Il tribunale scaligero ha revocato il contributo al mantenimento riconosciuto in sede di provvedimenti provvisori, ritenendo che nell'accordo di separazione, sottoscritto nel giugno 2016, non fosse stato previsto alcun assegno di mantenimento a favore della moglie, che aveva dichiarato all’epoca di essere economicamente autosufficiente. La mancata previsione di un mantenimento nella separazione lascia presumere che, con le risorse al tempo a disposizione il coniuge richiedente l’assegno, non avesse una sperequazione economica tale da indurre la stessa a pretendere un mantenimento per sè, in aggiunta a quello per il mantenimento della prole.

Inoltre, nonostante l’assidua frequentazione del compagno della richiedente l’assegno, ancorchè allegata con rapporto investigativo, non può essere revocata l’assegnazione dell’abitazione in quanto il richiedente si è limitato a prospettare l’instaurazione di una stabile relazione affettiva da parte della ex moglie e non ha invece allegato alcun elemento in ordine alla rispondenza della revoca dell'assegnazione all’interesse dei figli, che, collocati in modo prevalente presso la madre, si vedrebbero privati del loro contesto originario.


Divorzio contenzioso – Assegno di mantenimento – Affidamento dei figli – Assegnazione della casa familiare; Rif. Leg. Art. 337-sexies c.c.

autore: Ferrandi Francesca