Sul mantenimento del diritto di soggiorno in caso di violenza domestica - CGUE, sentenza 2 settembre 2021, causa C-930/19
A giudizio della Corte, il cittadino di un paese terzo vittima di atti di violenza domestica commessi dal proprio coniuge, cittadino dell'Unione, non si trova in una situazione comparabile a quella del cittadino di un paese terzo, vittima di atti di violenza domestica commessi dal proprio coniuge, cittadino di un paese terzo. Ne consegue che un'eventuale differenza di trattamento derivante da queste due situazioni non viola l'uguaglianza davanti alla legge sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 13, paragrafo 2 – Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione – Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di un paese terzo – Mantenimento, in caso di divorzio, del diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo vittima di atti di violenza domestica commessi dal coniuge – Obbligo di dimostrare l’esistenza di risorse sufficienti – Assenza di tale obbligo nella direttiva 2003/86/CE – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 20 e 21 – Parità di trattamento – Differenza di trattamento a seconda che il richiedente il ricongiungimento sia cittadino dell’Unione o cittadino di un paese terzo – Non comparabilità delle situazioni; Rif. Leg. Dir. 2004/38/CE e 2003/86/CE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
editor: Ferrandi Francesca
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