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L'importanza dell'ascolto del minore - Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 settembre 2021 n. 23804

L’ascolto del minore, già adempimento necessario in tutti i procedimenti che lo riguardino sulla scorta del dettato dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, è stato posto espressamente quale principio generale dell’ordinamento italiano con la riforma della filiazione attuata con la l. 219/2012.
L’art. 315 bis cod. civ.  afferma il dovere dell’ascolto del minore ultradodicenne, o comunque capace di discernimento, come principio generale.
La giurisprudenza, che già in precedenza considerava l’ascolto del minore come atto istruttorio necessario ed aveva sancito l’obbligatorietà dell’audizione dei figli minori nel procedimento ex art. 710 c.p.c. di modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi sulla base del dettato dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Cass. S.U. 21 ottobre 2009 n. 22238 in Fam. e Dir., 2010, 4, 364), è ora compatta nel ribadire che “l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse” (Cass. 26 marzo 2015 n. 6129).
L’ascolto è un diritto assoluto del minore che è parte sostanziale del processo: l’omissione di detto adempimento comporta la lesione del contraddittorio e la nullità della sentenza (Cass. 27 luglio 2017 n. 18649).
L’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardano ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, nonché dell’art. 315-bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l’art. 155-sexies c.c.).
Valeria Cianciolo

Giovedì, 2 Settembre 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Minori
Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 settembre 2021 n. 23804 - Pres. Bisogni, Cons. Rel. Caradonna per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’ascolto del minore di almeno 12 anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.
Costituisce, pertanto, violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne può giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.

Ascolto del minore - Rif. Leg. artt. 336-bis e 337-octies c.c.; art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo

autore: Cianciolo Valeria