Legge applicabile al divorzio fra stranieri. Tribunale di Messina, 26 marzo 2021
I coniugi stranieri residenti in Italia possono chiedere l’applicazione della giurisdizione italiana in relazione alle domande sullo status, allorché abbiano ivi l'ultima residenza comune ovvero legami particolarmente forti con l'ordinamento, per avere ivi costituito la sede elettiva della loro vita coniugale e lavorativa.
Inoltre il giudice che ha pronunciato la separazione personale, é competente a conoscere anche del successivo divorzio tra le parti, configurandosi una giurisdizione unitaria.
Quanto alle domande relative ai figli è compentente il giudice della residenza di questi ultimi.
Il giudice dell'azione relativa alla responsabilità genitoriale attrae la competenza anche della domanda di mantenimento (obbligazione alimentare in ambito UE).
Pur in assenza di domanda, il giudice deve pronunciarsi d'ufficio, nell'interesse del minore, in ordine alla disciplina dei tempi di sua permanenza con il padre, in ipotesi di rientro di questi sul territorio.
E' opportuno che la coppia genitoriale possa fare riferimento ad una specifica disciplina atta ad escludere l'insorgere di conflittualità nell'interesse della serenità del bambino.
Rif. Leg. Artt. 3 e 5 Reg. UE 1259/ 20105 - Reg. CE 4/2009
editor: Fossati Cesare
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