Il matrimonio in imminente pericolo di vita - Tribunale Firenze, Sent., 5 agosto 2021
Il matrimonio è valido e non sussiste alcuna circonvenzione di incapace se l’imminente pericolo di vita dello sposo è stato accertato dall’ufficiale di stato civile.
L’esigenza che non si addivenga al matrimonio in presenza di impedimenti inderogabili – cui normalmente presiede il controllo sulla domanda di pubblicazione, svolto dall’ufficiale di stato civile – viene soddisfatta, in modo simile a quanto previsto in sede di autorizzazione giudiziale all’omissione della pubblicazione, da una dichiarazione giurata dei nubendi, resa innanzi all’ufficiale di stato civile.
Matrimonio in imminente pericolo di vita – Rif. Leg. art. 101 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
|
Giovedì, 11 Dicembre 2025
Successioni. Ammissibilità della produzione documentale in appello ed interesse ad agire - ... |
|
Giovedì, 11 Dicembre 2025
Impugnazione del testamento olografo, validità della CTU e prova della captazione - ... |
|
Martedì, 9 Dicembre 2025
Nullità delle donazioni dissimulate e accertamento della comunione ereditaria - Cass. Civ., ... |
|
Martedì, 9 Dicembre 2025
Uso esclusivo del bene comune e risarcimento danni tra coeredi - Cass. ... |



