Sul diritto dell'erede legittimo ad ottenere informazioni specifiche in merito operazioni effettuate dal de cuius con l'intermediario - ABF di Bari, decisione 25 maggio 2021, n. 13283
L'erede subentra nella stessa posizione del de cuius originario del rapporto, sicché il suo diritto di ricevere la documentazione bancaria da parte dell'intermediario non incontra limitazioni rispetto all’ostensibilità delle informazioni ivi contenute, compresi i dati relativi a terzi.
Successioni – Diritto a ricevere informazioni bancarie – Privacy; Rif. Leg. Codice della Privacy e Art. 119 TUB
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editor: Ferrandi Francesca
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