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Rinuncia all'eredità  e conseguenze in capo all'Erario e ai sui creditori - Cass. Civ., Sez. T, Ord., 22 luglio 2021, n. 21006

Cass. Civ., Sez. T, Ord., 22 luglio 2021, n. 21006; Pres. Manzon, Rel. Cons. Saija per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.


Successioni – Rinuncia all’eredità - Regime fiscale della famiglia – Iva – Accertamento; Rif. Leg. Artt. 457, 470, 521 e 525 c.c.

autore: Ferrandi Francesca