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Minore nato all'estero. Inapplicabile il divieto posto dall'art. 12 della Legge 19 febbraio 2004 n. 40 - Cass. Civ., Sez. I, sent. 23 agosto 2021 n. 23319

Martedì, 24 August 2021
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Cass. Civ., Sez. I, sent. 23 agosto 2021 n. 23319 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Mercolino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In virtù dell’art. 8 della Legge 40  il minore nato all’estero (nel caso di specie, a Malta da una cittadina inglese) acquista lo stato di figlio riconosciuto non solo del genitore che lo ha messo al mondo, ma anche di quello che, pur non avendo fornito alcun apporto biologico, sia stato parte integrante del progetto di assunzione della responsabilità genitoriale, per aver prestato il proprio consenso all’utilizzazione delle predette tecniche.

Coppie dello stesso sesso - Rettificazione atti stato civile – PMA – Procreazione eterologa –Interesse del minore -  Rif. Leg. art. 269 cod. civ.; artt. 5, 6, 8 e 12 Legge 19 febbraio 2004 n. 40; artt. 29, 30, 42 44 e 95 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; artt. 16 e 65 Legge 31 maggio 1995 n. 218; Legge 20 maggio 2016 n. 76; artt. 2, 3, 24 e 117 Cost.

autore: Cianciolo Valeria