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Intervenuta pronuncia dell'affidamento preadottivo e termine finale per l'esercizio del diritto di riconoscimento del figlio in caso di parto in anonimato - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 23 agosto 2021, n. 23316

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è limitata a dare atto della preclusione del riconoscimento del minore da parte della ricorrente, in conseguenza dell’intervenuta pronuncia dell’affidamento preadottivo, ma ha esteso la propria valutazione all’opportunità del riconoscimento, ritenendolo contrastante con l’interesse del minore, in considerazione da un lato dell’assenza di qualsiasi legame, frequentazione o esperienza di vita comune tra quest’ultimo e la genitrice biologica, e dall’altro della durata e dell’effettività del rapporto familiare instauratosi tra il minore e gli affidatari, formalizzato da ultimo attraverso la pronuncia della sentenza di adozione: tale accertamento, in virtù del quale la Corte territoriale ha concluso che la rescissione del rapporto con gli affidatari avrebbe sicuramento determinato un effetto traumatico per il minore, si pone perfettamente in linea non solo con la ritenuta impossibilità di ricondurre il legame con la ricorrente alla nozione di vita familiare, nel senso inteso dall’art. 8 della CEDU, ma anche con l’esigenza di evitare uno sconvolgimento della sfera affettiva e delle abitudini di vita del minore, che la predetta disposizione e l’art. 11, ultimo comma, della legge n. 184 del 1983 mirano a preservare.


Francesca Ferrandi

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 23 agosto 2021, n. 23316; Pres. Scaldaferri, Rel. Mercolino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’art. 11, ultimo comma, della legge n. 184 del 1983, prevendendo l’inefficacia del riconoscimento del figlio effettuato successivamente alla dichiarazione di adottabilità e all’affidamento preadottivo, costituisce espressione di una chiara scelta normativa volta a privilegiare l’interesse del minore all’inserimento in una famiglia che presumibilmente offre adeguate garanzie di stabilità rispetto a quello del genitore biologico all’instaurazione del rapporto giuridico di filiazione, impedendo la rescissione del legame affettivo e del rapporto educativo instauratosi con gli affidatari, indipendentemente dalla circostanza che il riconoscimento abbia luogo prima che intervenga la formale pronuncia di adozione. In tal senso depone d’altronde l’intera disciplina dettata dall’art. 11 cit., per l’ipotesi in cui promosso il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore non riconosciuto, chi affermi di esserne il genitore biologico richieda la fissazione del termine per provvedere al riconoscimento: in tal caso, infatti, la sospensione del procedimento non è prevista in via automatica, ma, ai sensi del secondo comma dell’art. 11, è rimessa alla discrezionalità del tribunale per i minorenni, il quale può disporla non solo per un periodo di tempo assai limitato, ma è tenuto preventivamente ad accertare che, nonostante il mancato riconoscimento, permanga un rapporto tra il minore e l’istante, o in via diretta o comunque attraverso la prestazione di assistenza da parte dei parenti di quest’ultimo. Qualora, pertanto, a seguito della richiesta di fissazione del termine per il riconoscimento, non venga disposta la sospensione del procedimento e lo stesso prosegua fino alla pronuncia dell’affidamento preadottivo, il riconoscimento effettuato successivamente deve ritenersi inefficace, e comunque inidoneo a determinare la revoca della dichiarazione di adottabilità, come espressamente previsto dall’art. 21, quarto comma, della legge n. 184.


Riconoscimento del figlio – Termine per il riconoscimento – Affidamento preadottivo - Adozione - Parto in anonimato; Rif. Leg. Art. 11, legge n. 184 del 1983, art. 8 CEDU

autore: Ferrandi Francesca