Dichiarazione dello stato di adottabilità : la convocazione delle persone alle quali il minore è affidato deve ritenersi necessaria anche nel giudizio di appello - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 23 agosto 2021, n. 23314
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha omesso di disporre la convocazione degli affidatari del minore, ritenendo evidentemente sufficiente l’audizione degli stessi effettuata nel corso del giudizio di primo grado, senza avvedersi della necessità della loro partecipazione alla fase di gravame, espressamente prevista dall’art. 5, primo comma della legge 184, come modificato dalla legge n. 173 del 2015, ai sensi del quale agli stessi spettava anche la facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore.
Francesca Ferrandi
Francesca Ferrandi
Martedì, 24 August 2021
Giurisprudenza
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| Processo civile
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In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, la convocazione delle persone alle quali il minore è affidato, già ritenuta prescritta a pena di nullità per il giudizio di primo grado, sulla base dell’art. 15 della legge n. 184 del 1983, nel testo riformulato dall’art. 14, primo comma, della legge 28 marzo 2001, n. 149, deve ritenersi necessaria anche nel giudizio di appello, per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173.
Adozione – Dichiarazione dello stato di adottabilità – Convocazione degli affidatari; Rif. Leg. L. n. 184 del 1983 e L. 19 ottobre 2015, n. 173
Adozione – Dichiarazione dello stato di adottabilità – Convocazione degli affidatari; Rif. Leg. L. n. 184 del 1983 e L. 19 ottobre 2015, n. 173
editor: Ferrandi Francesca
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