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I principi in tema di integrazione del contradditorio enunciati con riferimento al giudizio ordinario di cognizione devono ritenersi applicabili anche ai procedimenti in camera di consiglio - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 23 agosto 2021, n. 23313

Martedì, 24 August 2021
Giurisprudenza | Processo civile | Adozione | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 23 agosto 2021, n. 23313; Pres. Scaldaferri, Rel. Mercolino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di integrazione del contradditorio, il termine per la notificazione del relativo atto, fissato dal giudice ex art. 331 c.p.c., ha carattere perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione. Qualora, pertanto, il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio e la parte onerata non vi abbia provveduto, o via abbia provveduto solo parzialmente, il giudice non può assegnare un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, poiché ciò equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall’art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la parte ignorava incolpevolmente il domicilio del soggetto nei cui confronti il contraddittorio doveva essere integrato.
I predetti principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al giudizio ordinario di cognizione, devono ritenersi applicabili anche ai procedimenti in camera di consiglio, in ossequio al canone costituzionale del giusto processo ed a garanzia del diritto di difesa, i quali impongono indipendentemente dalla semplicità delle forme e dalla snellezza che contraddistinguono il procedimento camerale, che il provvedimento conclusivo sia adottato previa instaurazione del contradditorio nei confronti di tutti i soggetti interessati, soprattutto quando il rito in questione si applichi a procedimenti aventi ad oggetto la tutela di diritti soggettivi.


Adozione - Dichiarazione dello stato di adottabilità – Intervento in causa e litisconsorzio - Integrazione del contradditorio – Processo civile; Rif. Leg. Artt. 291 e 331 c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca