Riconoscibile il danno da matrimonio rovinato. Giudice di Pace di Milano, 19 luglio 2021
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Risarcibile il danno da matrimonio rovinato a causa dell'inadempimento al contratto di fornitura del servizio di intrattenimento musicale.
Il convenuto non aveva ottemperato all'attività oggetto di contratto, in occasione del matrimonio celebrato dai coniugi istanti, a Tropea nel giugno 2018, era rimasto contumace e aveva addotto nella fase stragiudiziale un presunto incidente stradale che avrebbe impedito ai musicisti di raggiungere la meta.
Ma il contratto prevedeva un servizio di intrattenimento attraverso strumentisti individuati a discrezione del fornitore, pertanto del tutto fungibili.
Il danno subito, sub species di danno da matrimonio rovinato, consiste nel danno morale, esistenziale, all'immagine ed alla reputazione, arrecato proprio in un giorno che rappresenta un unicum nella vita di una coppia, e "dovrebbe essere uno dei giorni più belli della vita".
La quantificazione è effettuata in via equitativa: il danno riconosciuto è pari a dieci volte il corrispettivo pattuito.
autore: Fossati Cesare
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