La principale finalità dell'assegno divorzile è quella assistenziale - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 11 agosto 2021, n. 22738
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Il giudizio sull'assegno deve essere rapportato non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza economica del coniuge non autosufficiente, intendendo l'autosufficienza in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, attuali o potenziali, rimanendo in ciò assorbito, in tal caso, l'eventuale profilo assistenziale.
Divorzio - Assegno divorzile – Rif. Leg. art. 5 co. 6, Legge 1 dicembre 1970 n. 898
autore: Cianciolo Valeria
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