Lesione della legittima. Si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - Tribunale Patti, Sent., 20 luglio 2021

Venerdì, 20 August 2021
Giurisprudenza | Merito | Successioni Tribunale di Patti
Tribunale Patti, Sent., 20 luglio 2021 - Pres. Samperi, Giud. est. Russo Femminella per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia - stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda.

 

Successione - Lesione della legittima - Rif. Leg. artt. 542, 2 comma, 564, 720, 727 e 747 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria