La convivenza instaurata da uno dei coniugi con un nuovo compagno esclude il diritto all'assegno divorzile - App. Torino, Sez. persone, minori e fam., Sent., 9 luglio 2021
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L'instaurazione da parte del coniugo divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dall'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.
Divorzio – Convivenza more uxorio – Rif. Leg. art. 2 Cost.; art. 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
editor: Cianciolo Valeria
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