È legittimo far indossare le mascherine a scuola anche in situazione di staticità  al banco nel rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale? - TAR Lazio, Sez. I, Sent., 9 agosto 2021, n. 9343

Nel caso di specie, i ricorrenti, tutti studenti delle scuole primarie e secondarie (con i relativi soggetti esercenti la potestà parentale), hanno impugnato la disposizione contenuta nell’art. 1 comma 1 lett. b) e comma 9 lett. s) del DPCM del 14 gennaio 2021 che obbliga gli studenti ad indossare le mascherine a scuola anche in situazione di staticità al banco nel rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale. In particolare, quanto alla misura in parola, essi ne lamentano l’abnormità e illogicità nonché il difetto di motivazione e di istruttoria non risultando, a loro dire, le ragioni specifiche per le quali la mascherina non possa essere rimossa in condizioni di staticità, quando sia possibile garantire il distanziamento fra i banchi, come consigliato dall’OMS e dall’Unicef, oltre che dallo stesso Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
L’amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità dei provvedimenti impugnati in base ai principi di precauzione, proporzionalità e adeguatezza in funzione del contesto epidemiologico.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti:
- dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento di tutti gli atti impugnati, che hanno cessato di produrre i loro effetti e i motivi aggiunti;
- ai soli fini risarcitori, dichiara l’illegittimità del DPCM del 14 gennaio 2021, nei limiti di cui in motivazione.

Francesca Ferrandi

Venerdì, 13 August 2021
Giurisprudenza | covid-19 | Merito Sezione Ondif di Roma
TAR Lazio, Sez. I, Sent., 9 agosto 2021, n. 9343; Pres. Antonino Savo Amodio, Est. Laura Marzano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di specie, il Collegio, richiamando e facendo espresso rinvio alle considerazioni svolte nella sentenza n. 2102 del 19 febbraio 2021 su analoghe questioni, ha rilevato l’illegittimità del DPCM del 14 gennaio 2021, laddove impone, da un lato, l'utilizzo delle mascherine a scuola anche in situazione di rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale Covid-19 e, dall'altro, non prevede alcuna misura atta a garantire che un minore, ancorché privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall'uso della mascherina in classe laddove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà. Tali vizi, a detta del Tar Lazio, sono riscontrabili nel DPCM del 14 gennaio 2021 per sostanziale difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS, dalle quali l’amministrazione si è discostata senza tuttavia motivare alcunchè sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS.



Scuola – Covid19 – Uso delle mascherine in classe; Rif. Leg. DPCM del 14 gennaio 2021

editor: Ferrandi Francesca