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Non vi può essere simultaneus processus tra la domanda di divorzio e quella di annullamento dell'accordo di separazione - Cass. Civ., Sez. VI-I, ord. 11 agosto 2021 n. 22700

Cass. Civ., Sez. VI-I, ord. 11 agosto 2021 n. 22700 – Pres. Scotti, Cons. Rel. Campese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La pendenza di un giudizio sulla validità dell'accordo di separazione pregiudica, in senso tecnico-giuridico, l'esito del giudizio di divorzio, atteso che l'eventuale annullamento del pregresso accordo comporterebbe il venir meno, con effetti ex tunc, del necessario presupposto per ottenere il divorzio sicché deve ritenersi configurabile tra quelle due domande una situazione di connessione "per subordinazione" o "forte" (atteso il palese nesso di pregiudizialità che lega quelle domande), rendendo così certamente applicabile l'art. 40, comma 3, cod. proc. civ. e salva ogni diversa determinazione del giudice di merito in ordine all'adozione di un eventuale provvedimento di sospensione, ex art. 295 cod. proc. civ., della domanda (pregiudicata) di divorzio in attesa della definizione di quella (pregiudicante) sul richiesto annullamento dell'accordo di separazione.

Divorzio - Presupposti condizionanti la pronuncia - Preesistente separazione - Consensuale - Giudizio di divorzio - Contemporanea pendenza del giudizio di annullamento della separazione consensuale omologata tra gli stessi coniugi – Rif. Leg. artt. 31, 32, 34, 35 36 e 40 cod. proc. civ.; art. 4 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

 

 

autore: Cianciolo Valeria