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Cessazione di ogni accordo sulla prosecuzione del rapporto sessuale ormai degradato - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 14 luglio 2021, n. 26854

Cass. Pen., Sez. III, Sent.,14 luglio 2021, n. 26854; Pres. Izzo, Rel. Cons. Cerroni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà.


Delitti contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - In genere - Consenso all'atto sessuale - Permanenza durante l'intero rapporto - Necessità - Dissenso manifestato "in itinere" anche per fatti concludenti - Reato di cui all'art. 609-bis c.p.- Configurabilità; Rif. Leg.  Art. 609-bis c.p.

autore: Ferrandi Francesca