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Gravi condizioni di salute e rilevanti spese sanitarie e di assistenza personale giustificano l'incremento dell'assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 9 agosto 2021, n. 22537

Mercoledì, 11 August 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Disabilità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 9 agosto 2021, n. 22537; Pres. Genovese, Rel. Cons. Lamorgese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A giustificare l'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge non è di per sè, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti all'epoca del divorzio, nè il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della "indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa. Quest'ultimo parametro va apprezzato con la necessaria elasticità e l'opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l'assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, nè bloccata alla soglia della pura sopravvivenza nè eccedente il livello della normalità, quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile.


Divorzio – Assegno di divorzio – Adeguatezza dei mezzi; Rif. Leg. Art. 5, comma 5, l. div.

autore: Ferrandi Francesca