L'identità di genere non può fondare alcuna diversificata valutazione del sentimento della gelosia - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 04 agosto 2021, n. 30545
È corretto valorizzare l'orientamento sessuale e l'identità di genere della persona offesa al fine di connotare la gravità e la rilevanza penale delle condotte delle imputate e, altresì, per escludere la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, considerando come proprio l'identità di genere non possa giustificare condotte comunque discriminatorie, soprattutto in considerazione della circostanza fattuale relativa alla condivisione di tale identità tra le imputate e le vittima, (il che rendeva le prime ben consapevoli della portata fortemente lesiva delle aggressioni mirate a stigmatizzare negativamente un determinato orientamento sessuale).
Ne discende, sotto altro aspetto, come, evidentemente, l'identità di genere non possa fondare alcuna diversificata valutazione del sentimento della gelosia, rispetto a condotte poste in essere da soggetti la cui opzione sessuale coincida con il dato biologico, e come, altrettanto evidentemente, essa non possa scriminare nè attenuare condotte altamente lesive, in quanto fondate sulla evidente e strumentale denigrazione di orientamenti sessuali in danno di coloro il cui genere non coincida con il dato biologico.
Stalking – Identità di genere – Condotte discriminatorie - Circostanze del reato - Aggravanti comuni; Rif. Leg. Artt. 110 e 612-bis c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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