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Il reato di produzione di materiale pedopornografico sussiste anche nell'ipotesi di prestazione del consenso da parte della persona offesa minorenne - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 04 agosto 2021, n. 30326

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 04 agosto 2021, n. 30326; Pres. Rosi, Rel. Cons. Cerroni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter c.p., comma 1, non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale. Inoltre, ferma l'esistenza del reato in questione anche nell'ipotesi di prestazione del consenso da parte della persona offesa minorenne, costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, oppure degli organi sessuali di minori con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale.


Materiale pedopornografico – Diffusione -  Delitti contro la persona – Diritto penale minorile; Rif. Leg.  Art. 600-ter c.p.

 

autore: Ferrandi Francesca