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Esclusa la solidarietà  postconiugale se i coniugi erano indipendenti nel corso del rapporto. Cass. Civ., sez. VI, 4 agosto 2021, n. 22241

Venerdì, 6 August 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio | Mantenimento
Cass., Sez. VI-1, Est. Tricomi, Ord. 4.08.21 n.22241 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Giudizio di divorzio e riconoscimento di assegno ex art. 5 L.898/70: favorevole il giudice di prime cure che aveva valorizzato la lunga durata del matrimonio, di contrario avviso il giudice d'appello.

Nel solco del rinnovato criterio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge (Cass. 11504/2017 e Cass. SS.UU. 18287/2018) il giudice del merito ha fatto corretta applicazione dei principi evincibili dalle circostanze emerse: nella vigenza del matrimonio i coniugi erano entrambi indipendenti economicamente; non assume carattere decisivo l'intervenuto trattamento di quiescenza della moglie; entrambi sono titolari di proprietà immobiliari, comparate anche considerando la possibilità di metterle a frutto; il beneficio costituito dall'utilizzo della casa familiare, in comproprietà, da parte della moglie; quest'ultima non ha dimostrato di avere rinunciato alla propria carriera per sopperire alle esigenze del nucleo familiare; che i maggiori redditi percepiti dal marito sono frutto di scelte lavorative intervenute dopo la conclusione del rapporto.



Rif. Leg.: art. 5, comma 6 L. n. 898 del 1970.

autore: Fossati Cesare