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Il matrimonio può essere invalidato per la mera sussistenza dell'incapacità  di intendere e volere - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 21 luglio 2021, n. 20862

Il matrimonio contratto da persona incapace di intendere e di volere al momento di celebrazione delle nozze è annullabile: immediato è il parallelismo con l'art. 428, che prevede il medesimo regime d'invalidità con riguardo agli atti di natura patrimoniale. A differenza di tale tipo di atti, però, il matrimonio, così come la donazione ed il testamento, è annullabile sul solo presupposto della incapacità del nubendo, a nulla rilevando il pregiudizio che gli sia potuto provenire dall'atto, né la mala fede dell'altro coniuge.
In tale contesto, la tutela dell'integrità del consenso impone di dare rilevanza esclusivamente all'incapacità del nubendo, prescindendo dalla riconoscibilità esterna dell'alterazione del suo stato psichico e da ogni considerazione in ordine all'affidamento dell'altro coniuge.

Giovedì, 5 August 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Matrimonio
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 21 luglio 2021, n. 20862 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Lamorgese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il matrimonio può essere invalidato per la mera sussistenza dell'incapacità di intendere e volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di fare comprendere il significato e le conseguenze giuridiche dell'impegno matrimoniale assunto e, non sono rilevanti le questioni dell'asserita assenza del pregiudizio per la persona incapace o del vantaggio per l’altro in conseguenza dell'assunzione del vincolo matrimoniale, nè è rilevante il dolo o la malafede dell'altro coniuge (diversamente da quanto previsto dall'art. 428 c.c., comma 2, in materia contrattuale), essendo il matrimonio dell'incapace nullo, in nome della tutela dell'integrità del consenso matrimoniale che l'ordinamento vuole che si formi in piena libertà e consapevolezza.
 
Matrimonio - Nullità - Annullabilità - capacità di intendere e di volere - Rif. Leg. art. 120 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria