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La maggiore età  conseguita dalla figlia e il tempo decorso dalla precedente statuizione giustificano l'aumento del contributo da parte del padre - Cass. Civ., Sez. VI, ord., 30 luglio 2021, n. 21993

Giovedì, 5 August 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Mantenimento dei figli
Cass. Civ., Sez. VI, ord., 30 luglio 2021, n. 21993 - Pres. Acierno, Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.

Assegno divorzio – Assegno di mantenimento – Figlio maggiorenne – Rif. Leg. art. 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

autore: Cianciolo Valeria