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Quando è possibile assegnare una porzione della casa familiare al genitore non collocatario? - Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 4 agosto 2021, n. 22268

Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 4 agosto 2021, n. 22268; Pres. Valitutti, Rel. Cons. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337-sexies c.c.
Inoltre, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile.


Separazione e divorzio - Effetti - Abitazione - Separazione personale dei coniugi - Casa familiare - Assegnazione parziale al coniuge non collocatario dei figli – Condizioni; Rif. Leg. Art. 337-sexies c.c.

editor: Ferrandi Francesca