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Posiziona il ginocchio tra le gambe del cognato e gli tocca due volte i genitali: confermata la condanna per violenza sessuale - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 28 luglio 2021, n. 29577

Nel caso di specie, la Suprema Corte, confermando quanto ricostruito dalla Corte di appello di Trento, ha ritenuto accertato che l'imputata, nel corso di un contesto di accesa conflittualità per l'uso delle parti comuni e di proprietà esclusiva del fabbricato ove abitava, dopo che il cognato le si era posizionato accanto per impedirle il passaggio attraverso un cancello, avvicinava il suo volto a quello dell'uomo, gli cingeva i fianchi per tirarlo verso di sè, posizionava il ginocchio destro tra le sue gambe e toccandogli due volte i genitali, faceva esplicito riferimento alle doti sessuali del cognato, che intanto cercava di respingerla.
Ha, quindi, ritenuto integrato il contestato reato di violenza sessuale, rimarcando la evidente valenza sessuale dell'atto e l'irrilevanza del clima di conflittualità esistente tra le parti, in considerazione del fatto che il contatto fisico non era stato cercato o provocato dalla persona offesa e che la condotta non era stata determinata dalla necessità della imputata di reagire e difendersi di fronte ad comportamento costrittivo della persona offesa.
Pertanto, il gesto compiuto dall'imputata nei confronti del cognato è stato correttamente inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 609-bis c.p., avendo la donna consapevolmente posto in essere un repentino e ripetuto toccamento degli organi genitali dell'uomo (oggettivamente esprimenti la sessualità), restando irrilevante la finalità denigratoria o di scherno, pure dalla stessa perseguita.


Francesca Ferrandi

Cass. Pen. Sez. III, Sent., 28 luglio 2021, n. 29577; Pres. Rosi, Rel. Cons. Di Stasi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 609-bis c.p., vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purchè ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci); la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è, infatti, limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609-bis c.p., violenza sessuale, non è, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo.


Diritto penale della famiglia – Delitti contro la persona – Violenza sessuale; Rif. Leg. Art. 609-bis c.p.

autore: Ferrandi Francesca