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Non superabile l'anonimato nell'ipotesi in cui l'interpello non possa farsi per l'incapacità  della madre - Appello Ancona, Sez. minori, decr. 12 marzo 2021

Lunedì, 2 August 2021
Giurisprudenza | Merito | Adozione Sezione Ondif di Ancona
 Appello Ancona, Sez. minori, decr. 12 marzo 2021 – Pres. Ed est. Federico per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell’ipotesi in cui la madre è in condizione fisiche di incapacità permane integra l’esigenza di tutela del diritto della madre a che le sia garantita la massima riservatezza ed il rispetto della scelta operata, permanendo l’esigenza di tutela della dignità della persona e di conservazione di un’opzione (anonimato) garantita dall’ordinamento, che non può venire meno solo a causa delle successive condizioni di salute della stessa.
Secondo la Corte anconetana lo stato di incapacità non attutisce la protezione della privacy della madre, facendo soccombere il diritto del figlio di conoscerne l’identità non essendo equiparabile la condizione di incapacità a quella di morte, anche sotto il profilo della tutela della privacy.
La revoca dell’anonimato è atto personalissimo essendo correlato a libertà insopprimibili della persona, pertanto, la revoca della scelta di rimanere anonima non è suscettibile di essere compiuta mediante il rappresentante, rimanendo espressione della volontà della sola interessata.
 

Adozione – Parto anonimo – Rif. Leg. art. 28, L. 4 maggio 1983, n. 184; art. 93, comma 2, cod. privacy; 2 Cost. ed art. 8 Cedu.

editor: Cianciolo Valeria