Per il mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap occorre accertare se la minorazione abbia ridotto la sua autonomia personale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2021 n. 21819
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Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato.
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap, ai sensi della l. 104/92, le sole disposizioni previste in favore dei figli minori, quali quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo.
Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Alla luce di tali principi, la sentenza è stata cassata e la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata sotto tale profilo a quella dei figli minori dell’articolo 337 septies codice civile, il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richiede la contribuzione sia portatore di un handicap grave ai sensi dell’art. 3, co. 3, della legge 104 del 1992 richiamato dall’articolo 37 bis disposizioni attuazione codice civile, ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile, non a quella dei minori, bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni.”
Assegno di mantenimento – Figli maggiorenni portatori di handicap – Rif. Leg. art. 337 septies cod. civ. - Art. 3 Legge 5 febbraio 1992 n. 104
autore: Cianciolo Valeria
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