Genitori separati: in caso di conflitto circa l'educazione religiosa dei figli deve prevalere l'interesse del minore - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 27 luglio 2021 n. 21553
Mercoledì, 28 Luglio 2021
Giurisprudenza
| Legittimità
| Minori
| Responsabilità genitoriale
| Scuola
In materia di scelte, riguardo ai figli, criterio guida, informante delle decisioni, deve essere quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata.
Pertanto, in caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell’interesse del minore può comportare anche l’adozione di provvedimenti, relativi all’educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo.
Minori – Interesse del minore – Scuola confessionale o scuola pubblica – Scuola; Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.



