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I criteri per l'attribuzione al coniuge superstite e al coniuge divorziato del TFR - Cass. Civ., Sez. I., Ord., 23 luglio 2021, n. 21247

Cass. Civ., Sez. I., Ord., 23 luglio 2021, n. 21247; Pres. Genovese, Rel. Cons. Caradonna per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di regolazione della crisi coniugale, mentre l’art.12-bis della L. 898/1970 (nel testo aggiunto dall’art. 16 della legge n. 74/1987) si inserisce nella regolazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati prevedendo che l’ex coniuge divorziato abbia diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio; l’art. 9, comma 3, della l. n. 898/1970 (come sostituito dall’art. 13, della legge n. 74/1987) regola il caso del concorso con il coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, e stabilisce che una quota della pensione e degli altri assegni a esso spettante sia attribuita al coniuge divorziato, che sia titolare dell’assegno divorzio di cui all’art. 5.
La ripartizione del trattamento di fine rapporto tra coniuge superstite e coniuge divorziato, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata ai sensi dell’art. 9, comma 3, della l. n. 898/1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, e tra questi tenendo conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi e provi la stabilità e l’effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio del de cuius.


Divorzio – Pensione di reversibilità – TFR; Rif. Leg. Art.9, comma III, l. 898/1970 e art. 2122 c.c.

editor: Ferrandi Francesca