La responsabilità penale del collaboratore scolastico in ordine al reato di abbandono di minore - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 19 luglio 2021, n. 27926
L'elemento oggettivo del reato di cui all’art. 591 c.p. è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo. Premesso che la norma di cui all’art. 591 c.p. tutela la vita e l'integrità fisica di persone incapaci di provvedere alla propria incolumità, nessun limite si pone nell'individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene e che si desumono dalle norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte. Ad ogni situazione che esige detta protezione fa riscontro uno stato di pericolo che esige un pieno attivarsi, sicché ogni abbandono diventa pericoloso e l'interesse risulta violato quando la derelizione sia anche solo relativa o parziale.
Minori - Abbandono di minori o di incapaci; Rif. Leg. Art. 591 c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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