Indebito oggettivo solo se la contribuzione esorbita dalle obbligazioni naturali. Tribunale di Genova 16 luglio 2021
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Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale.
Solo in caso di contribuzioni economiche esorbitanti dai criteri di proporzionalità ed adeguatezza viene in evidenza l’indebito oggettivo incamerato da un partner in danno dell’altro.
Uno dei criteri utilizzati per valutare la proporzionalità è sicuramente la durata dell’utilizzo da parte della coppia dell’immobile, e di conseguenza il risparmio di spesa che ne è derivato per il coniuge non proprietario. Diversamente, si verrebbe a danneggiare il coniuge proprietario, il quale, dopo aver ospitato gratuitamente l’altro coniuge, si troverebbe a pagare delle somme ingenti. Ciò trova diversa applicazione quando l’altro convivente non cointestatario prova che quello specifico acquisto è avvenuto grazie a propri versamenti di denaro, esorbitanti quei criteri sopra enunciati. Ciò non può considerarsi nel caso di un mero conto cointestato con diversi apporti da parte di ognuno degli intestatari.
Rif. Leg.: art.2033 c.c.
editor: Fossati Cesare
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