inserisci una o più parole da cercare nel sito

L'illecito da privazione è liquidabile solo equitativamente. Tribunale di Alessandria 30 giugno 2021

Venerdì, 23 Luglio 2021
Giurisprudenza | Responsabilità | Accertamento paternità e maternità | Merito Sezione Ondif di Alessandria
Tribunale di Alessandria, Est. Bianchi, sentenza 30.06.2021 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Giudizio ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità e domande accessorie di affidamento, mantenimento, rimborso del mantenimento pregresso e risarcimento del danno da mancato riconoscimento.

La consulenza disposta evidenziava il profondo disagio e la significativa sofferenza della minore dovuto sia all’assenza del padre, sia alle scelte di vita della madre.

Nel corso del giudizio – durato ben sei anni – il padre non ha espresso alcuna volontà di riavvicinamento alla figlia, salvo poi esprimere tale proposito in limine litis.

Il rapporto padre-figlia andrà costruito gradualmente, attraverso un percorso di sostegno alla genitorialità, così come dovrà proseguire il monitoraggio del nucleo materno, con presa in carico della minore da parte del servizio di NPI. Solo in seguito a tale lavoro, da assolvere con impegno assiduo, i genitori potranno adire il tribunale ex art. 337 quinquies c.c.

Sussiste l’illecito da privazione della figura paterna, che si traduce in un vulnus al diritto fondamentale della figlia, di difficile quantificazione e liquidabile in via equitativa.

Non si utilizzano le tabelle milanesi per il risarcimento del danno da perdita del congiunto, trattandosi di un danno disancorato dalla materialità, tradotto nella monetizzazione di valori inestimabili, assume carattere esclusivamente equitativo. Nel caso di specie viene liquidato l’importo di euro trentacinquemila.

 

Rif. Leg.: art. 269 c.c. – art. 1226 c.c.



* Si ringrazia l'avv. Barbara Girotto, responsabile Ondif Regione Liguria

editor: Fossati Cesare