Lo stato di disoccupazione non giustifica il totale esonero da ogni contribuzione al mantenimento - Tribunale di Modena, sent. 23 febbraio 2021
Martedì, 20 Luglio 2021
Giurisprudenza
| Merito
| Divorzio
| Mantenimento dei figli
Sezione Ondif di Modena
Lo stato di disoccupazione di uno dei genitori (nel caso di specie della madre) non può giustificare il suo pressoché totale esonero da ogni contribuzione al mantenimento ordinario dei figli, che costituisce obbligo primario in capo a ciascun genitore.
Se la moglie non dimostra di trovarsi incolpevolmente senza stabile occupazione lavorativa, limitandosi a dedurre di essere disoccupata, e nulla provando, in ordine alla ricerca di una diversa occupazione, ovvero alle ragioni per cui le sarebbe precluso lavorare, che peraltro pare in contrasto con le esperienze pregresse e la giovane età, non ricorrono i requisiti per il riconoscimento di un assegno divorzile sulla base del criterio assistenziale.
Divorzio - Assegno di mantenimento dei figli minori - Disoccupazione della madre - Obbligo di contributo di mantenimento - Condotte inerti e colpose - Assegno assistenziale - Preclusione - Rif. Leg. artt. 337 - ter cod. civ.; art. 5 L. 1 dicembre 1970 n. 898
editor: Cianciolo Valeria
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